"La distruzione del paesaggio è per me un lutto terribile. Bisogna indignarsi e fermare lo scempio che vede ogni area verde rimasta come un’area da edificare". (Andrea Zanzotto)

domenica 4 marzo 2012

C&C Un aiuto regionale.(Pare...)

All'unanimità il consiglio regionale ha votato questa modifica che sembrerebbe anche un aiuto economico ai comuni che hanno discariche di rifiuti tipo quella della C&C. Questo, per ora non sposta un grammo di rifiuti, vedremo in seguito.

Modifica dell'art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. L' art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:
“Articolo 37 - Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti.
      1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore.
      2. la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede:
      a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;
      b) a determinare l'entità del contributo a favore dei comuni e della regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;
      c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.
      3. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza regionale, viene introitato all'upb E0166 “Trasferimenti correnti da altri soggetti”. Le somme introitate per gli interventi per la gestione post mortem di discariche non più attive e per la bonifica, il ripristino e la mitigazione ambientale, sono vincolate nella destinazione all'upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti” e all'upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti”.
      4. Il contributo di spettanza regionale è versato dai gestori degli impianti di cui al comma 1 alla Regione Veneto, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.
      5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale da parte dei gestori, accertato dall'autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell'autorizzazione all'esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.
      6. Nelle upb del bilancio regionale di cui al comma 2, vengono  introitati e vincolati all'utilizzo i contributi compensativi di mitigazione ambientale previsti negli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati che non siano utilizzati secondo le indicazioni regionali dai comuni sede di impianto.
      7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può provvedere ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.
      8. Il gettito a favore dei comuni derivante dall'applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo é destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto." 
2. La Giunta adotta il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 2 della legge regionale n. 3 del 2000 così come modificato dal comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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